Legge 179/2017 - Whistleblowing

In coerenza con la Legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto pubblico o privato” ed in attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, nonché del Decreto Legislativo n. 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. ha implementato quanto previsto dalla richiamata normativa.

Chi può segnalare

I Segnalanti possono essere:

  1. i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e/o comunque i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima;
  2. i dipendenti della Società e/o comunque le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei soggetti di cui al punto a);
  3. i partner, i fornitori, i clienti, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d’interessi con la Società.

Modalità di Segnalazione

I Segnalanti che, in ragione delle funzioni svolte, vengano a conoscenza di:

  • condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati;
  • violazioni (anche presunte) del Modello 231, di cui siano venuti  a conoscenza in ragione delle funzioni svolte,
  • violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’integrità dell’ente privato, di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, sono tenuti a, a tutela dell’integrità dell’ente, a presentare tempestive segnalazioni circostanziate al Comitato Etico della Società.

Qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 24/2023, i segnalanti possono effettuare una segnalazione esterna sul canale attivato dall’ANAC.

Infine, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 24/2023, i segnalanti possono effettuare una divulgazione pubblica della segnalazione.

Tutte le segnalazioni avvengono nell’alveo delle disposizioni normative previste in materia di whistleblowing, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione nonché del segnalato in buona fede.

In particolare, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o whistleblower) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all’art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. 231/2001, nonché del D.lgs. n. 24/2023.

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower nonché segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate.

Contenuto della Segnalazione

È indispensabile che la denuncia presentata dal segnalante sia circostanziata e riguardi fatti riscontrabili, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o compiuta in violazione del Modello 231.

La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale e non deve essere basata su voci correnti; inoltre, il segnalante non deve utilizzare l’istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per i quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure delle strutture aziendali preposte.